IL RETTORE
  Visto  lo  statuto dell'Universita' degli studi di Parma, approvato
con  regio  decreto  13  ottobre  1927,   n.   2797,   e   successive
modificazioni e integrazioni;
  Visto   il  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione  superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
  Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935,  n.  1071,  convertito
nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
  Visto  il  regio  decreto  30 settembre 1938, n. 1652, e successive
modificazioni;
  Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
382;
  Vista la legge 14 agosto 1982, n. 590;
  Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168 e in  particolare  l'art.  16,
comma primo, relativo alle modifiche di statuto;
  Vista  la  legge  19  novembre  1990, n. 341, relativa alla riforma
degli ordinamenti didattici universitari;
  Visto il decreto del Ministero  dell'universita'  e  della  ricerca
scientifica  e  tecnologica  11  febbraio  1991 con il quale e' stato
modificato l'ordinamento  didattico  universitario  relativamente  al
corso di laurea in scienze dell'educazione (ex pedagogia);
  Viste  le  proposte  di  modifica  dello  statuto  formulate  dalle
autorita' accademiche di questo Ateneo;
  Uditi  i  pareri  del  Consiglio   universitario   nazionale   resi
rispettivamente  nell'adunanza  del 15 settembre 1992 e nell'adunanza
del 29 luglio 1993;
  Viste le definitive deliberazioni delle  autorita'  accademiche  di
questo Ateneo che recepiscono gli adeguamenti richiesti dal Consiglio
universitario nazionale.
  Riconosciuta  la  particolare  necessita'  di  approvare  le  nuove
modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui  all'ultimo
comma  dell'art.  17  del  testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i
motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici di  questa
Universita'  e  convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel
suo parere;
                              Decreta:
  Lo statuto dell'Universita'  degli  studi  di  Parma,  approvato  e
modificato  con  i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato
come segue:
                               Art. 1.
  L'art. 40 e' cosi' modificato:
  "La facolta' di lettere e filosofia rilascia le lauree in  lettere,
in filosofia, il lingue e letterature straniere, in conservazione dei
beni culturali e in scienze dell'educazione".